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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 20
Rete dei Servizi socio - sanitari integrati
1. Nell'ambito delle linee della programmazione regionale e territoriale, i soggetti aderenti all'accordo di programma di cui all'art. 14 mettono a disposizione, direttamente o tramite convenzione, strutture e risorse che garantiscano, anche attraverso l'apporto volontario e del privato sociale, prestazioni sia socio - assistenziali che sanitarie all'interno di ciascun Servizio.
2. Fanno parte della rete i seguenti Servizi che, al fine di prevenire o arrestare processi involutivi fisici e psichici, rispondono con programmi assistenziali differenziati al bisogno dell'anziano:
a) assistenza domiciliare integrata;
b) centro diurno;
c) casa protetta;
d) residenza sanitaria assistenziale.
3. Per la realizzazione e la ristrutturazione dei presidi della rete, la Regione concede contributi ai sensi dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2.
4. Gli standard strutturali, di funzionamento e gli organici dei Servizi, nonchè l'individuazione degli oneri a rilievo sanitario, sono previsti in apposite direttive regionali.
5. L'accordo di programma di cui all'art. 14 prevede inoltre modalità operative di supporto o di raccordo dei Servizi socio - assistenziali con forme di ospedalizzazione domiciliare o con funzioni di ospedalizzazione diurna - previste dall'Allegato " C" della LR 9 marzo 1990, n. 15 - al fine di mantenere l'anziano nel suo contesto sociale e prevenire l'istituzionalizzazione.
6. Gli interventi sanitari e a rilievo sanitario all'interno della rete dei servizi e presidi assistenziali e socio - sanitari a favore degli anziani sono garantiti dal Servizio sanitario regionale. Sono a carico del Fondo sanitario regionale, secondo le disposizioni della normativa nazionale e regionale vigente, gli oneri relativi alle attività sanitarie e quelli per le attività a rilievo sanitario ai sensi dell'art. 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 Sito esterno. La fruizione dei servizi socio - assistenziali, anche all'interno delle strutture residenziali, è soggetta ad equa contribuzione nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 della LR n. 2 del 1985.

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