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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 23
Casa protetta
1. La casa protetta è una struttura a carattere residenziale volta ad assicurare trattamenti socio - assistenziali e sanitari di base tesi al riequilibrio di condizioni deteriorate, destinata ad anziani non assistibili nel proprio ambito familiare, parzialmente autosufficienti ed a quegli anziano non autosufficienti per i quali l'Unità di valutazione geriatrica non ritenga necessario l'inserimento in Residenza sanitaria assistenziale.
2. Le case protette possono prevedere al loro interno nuclei modulari di Residenza sanitaria assistenziale organizzati secondo gli standard di cui al DPCM 22 dicembre 1989.

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