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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Art. 7
Diritti nell'ambito dei servizi assistenziali ed integrati
1. nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge la persona anziana ha diritto in particolare:
a) ad una compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
b) ad una assistenza sanitaria commisurata alle sue esigenze;
c) al riconoscimento della sua famiglia quale ambito privilegiato di vita.

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