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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di anziani non autosufficienti

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 11 del 7 febbraio 1994

Titolo I
Art. 1
Finalità
1. La Regione, al fine di valorizzare la persona anziana come soggetto rilevante per la società e prevenirne la non autosufficienza, detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale e, a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione detta altresì norme per consentire il riconoscimento e garantire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane, particolarmente di quelle non autosufficienti.
Art. 2
Destinatari
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani sia autosufficienti che non autosufficienti residenti in Emilia - Romagna e si estendono altresì ai soggetti anziani secondo le disposizioni di cui all'art. 5 della LR 12 gennaio 1985, n. 2.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona a mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri. E' altresì beneficiario degli interventi previsti per gli anziani autosufficienti l'adulto non autosufficiente a causa di forme morbose a forte prevalenza nell'età senile.
Art. 3
Strumenti
1. La Regione persegue le finalità di cui all'art. 1 mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti privati e del volontariato.
2. Promuove l'integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento.
Art. 4
Sezioni speciali anziani dell'Osservatorio epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali
1. Al fine di disporre di basi informative qualificate, in relazione alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio - assistenziale in materia di anziani, la Regione istituisce presso l'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla LR 7 dicembre 1978, n. 48 una apposita sezione anziani; istituisce, altresì, analoga sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali, di cui all'art. 25 della LR 14 agosto 1989, n. 27.
2. Nell'ambito di quanto previsto al quarto comma dell' art. 2 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, le sezioni promuovono e svolgono ricerche ed attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio in relazione agli aspetti ed ai problemi sociali, economici, psicologici e sanitari. Trasmettono altresì alla Unità di valutazione geriatrica( UVG) le elaborazioni dei dati ricevuti ai sensi della lettera d) del comma 3 dell' art. 17.
3. La sezione presso l'Osservatorio per le politiche sociali si avvale di un Comitato tecnico - scientifico composto da un numero non superiore ad otto di esperti in campo gerontologico, geriatrico e sociale. Il Comitato è nominato dalla Giunta regionale, che provvede altresì a individuare le procedure di funzionamento.
4. Ai componenti delle sezioni e dei Comitati sono corrisposti e compensi e i rimborsi previsti dalla LR 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
Obiettivi
1. La presente legge, anche in conformità alle previsioni del Piano internazionale d' azione sull'invecchiamento adottato a Vienna nel 1982 dall'Assemblea mondiale sull' invecchiamento dell'ONU ed ai provvedimenti comunitari a favore degli anziani, persegue gli obiettivi di tutelare il rispetto delle persone anziane, di promuoverne il benessere e di prevenire gli stati di disagio, di malattia e di emarginazione con azioni positive ed elevando la qualità e l'efficienza dei servizi e delle prestazioni che, a partire dalla risposta personalizzata ai bisogni, nel piano rispetto delle differenze, valorizzano la partecipazione ed i protagonismo degli anziani.
Art. 6
Criteri
1. Fatti salvi i generali principi informatori dell'intervento assistenziale enunciati nell'art. 4 della LR 12 gennaio 1985, n. 2, il sistema di interventi a favore della persona anziana si informa ai seguenti criteri:
a) valorizzazione dell'anziano in tutte le dimensioni della sua individualità;
b) integrazione dell'anziano nel contesto sociale;
c) prevenzione delle situazioni di bisogno anche mediante la programmazione e la qualificazione delle politiche sociali;
d) globalità, unitarietà e continuità delle risposte ai bisogni;
e) specificità delle azioni e dei servizi;
f) corresponsabilizzazione dell'anziano e della famiglia di appartenenza.
Art. 7
Diritti nell'ambito dei servizi assistenziali ed integrati
1. nella fruizione degli interventi previsti dalla presente legge la persona anziana ha diritto in particolare:
a) ad una compiuta informazione sui servizi sociali e sanitari, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle modalità di erogazione delle prestazioni;
b) ad una assistenza sanitaria commisurata alle sue esigenze;
c) al riconoscimento della sua famiglia quale ambito privilegiato di vita.

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