LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE-INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Art. 18
Responsabile del caso
1. Al fine di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza un corretto e completo svolgimento del necessario percorso assistenziale, l'assistente sociale del Servizio assistenza anziani che compie la valutazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 15 assume la responsabilità del controllo dell'attuazione degli interventi previsti nel programma assistenziale personalizzato.
2. Allo scopo di fornire ogni utile elemento di valutazione del singolo caso, lo stesso assistente sociale partecipa alle sedute dell'UVG per l'esame o la revisione del programma assistenziale personalizzato.