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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 27
1.
L'art. 9 della L.R. 5 maggio 1990, n. 42 è così sostituito:
"Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale, che verrà dotato dei finanziamenti necessari in sede di approvazione delle legge di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.31."

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