LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Azioni positive
1. La Regione, al fine di prevenire l'emarginazione della persona anziana dal proprio ambiente familiare e sociale, ed il conseguente rischio di non autosufficienza, favorisce l'accesso delle persone anziane alle istituzioni, adotta o promuove azioni positive nell'ambito degli interventi previsti dalla relativa legislazione nazionale e regionale, in particolare nei settori dell'edilizia abitativa, delle attività turistico-ricreative, della cultura, dell'urbanistica, dei trasporti perseguendo altresì l'obiettivo dell'integrazione tra le generazioni, anche tramite il coinvolgimento dell'anziano in lavori socialmente utili.
2. La Regione favorisce l'accesso delle persone anziane all'informazione scritta e audiovisiva tramite la promozione di accordi con soggetti pubblici e privati ed incentivando, ai sensi delle leggi di settore, ed in particolare della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, la trattazione delle tematiche proprie del mondo degli anziani all'interno dei programmi radiofonici e televisivi. La Regione promuove inoltre l'attività delle Università della terza età ai sensi della L.R. 5 maggio 1990, n. 42.
3. Al fine di rendere gli spazi urbani maggiormente fruibili per gli anziani e per favorire la mobilità personale e l'accesso ai servizi generali nell'ambito anche della legge 9 gennaio 1989, n. 13 , la Regione promuove iniziative specifiche per l'adeguamento del sistema dei trasporti e viario, dei servizi pubblici e dei piani di urbanistica commerciale.
4. Le azioni di cui al presente articolo saranno attuate ed attivate nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 11, anche sulla base dei dati e delle ricerche svolte dalle sezioni anziani degli Osservatori di cui all'art. 4.