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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato13/03/2003
2. Testo Coordinato09/08/2001
3. Testo Originale07/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 13/03/2003

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Titolo II
AZIONI POSITIVE PER IL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL CONTESTO SOCIALE
Art. 8
Azioni positive
1. La Regione, al fine di prevenire l'emarginazione della persona anziana dal proprio ambiente familiare e sociale, ed il conseguente rischio di non autosufficienza, favorisce l'accesso delle persone anziane alle istituzioni, adotta o promuove azioni positive nell'ambito degli interventi previsti dalla relativa legislazione nazionale e regionale, in particolare nei settori dell'edilizia abitativa, delle attività turistico-ricreative, della cultura, dell'urbanistica, dei trasporti perseguendo altresì l'obiettivo dell'integrazione tra le generazioni, anche tramite il coinvolgimento dell'anziano in lavori socialmente utili.
2. La Regione favorisce l'accesso delle persone anziane all'informazione scritta e audiovisiva tramite la promozione di accordi con soggetti pubblici e privati ed incentivando, ai sensi delle leggi di settore, ed in particolare della L.R. 20 ottobre 1992, n. 39, la trattazione delle tematiche proprie del mondo degli anziani all'interno dei programmi radiofonici e televisivi. La Regione promuove inoltre l'attività delle Università della terza età ai sensi della L.R. 5 maggio 1990, n. 42.
3. Al fine di rendere gli spazi urbani maggiormente fruibili per gli anziani e per favorire la mobilità personale e l'accesso ai servizi generali nell'ambito anche della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Sito esterno, la Regione promuove iniziative specifiche per l'adeguamento del sistema dei trasporti e viario, dei servizi pubblici e dei piani di urbanistica commerciale.
4. Le azioni di cui al presente articolo saranno attuate ed attivate nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 11, anche sulla base dei dati e delle ricerche svolte dalle sezioni anziani degli Osservatori di cui all'art. 4.
Art. 9
Edilizia abitativa
1. La Regione, per migliorare la condizione abitativa degli anziani, prevenendo situazioni di emarginazione ed evitando il loro sradicamento dal proprio ambiente familiare e sociale, favorisce la formazione di programmi per l'attuazione di interventi in materia di edilizia residenziale, tesi a realizzare abitazioni che rispondano alle esigenze della popolazione anziana.
2. Nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale, la Regione interviene:
a) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni funzionali alle esigenze di nuclei familiari costituiti da persone anziane;
b) per incentivare il recupero o la costruzione di abitazioni da destinare a nuclei familiari all'interno dei quali convivono persone anziane. In ogni caso i complessi residenziali dovranno essere dotati di impianti idonei a prevedere anche la possibilità della realizzazione di strutture da destinare a servizi, che rendano possibile la permanenza degli anziani nella propria abitazione o presso il proprio nucleo familiare.
3. I punteggi di selezione delle domande di cui all'art. 7 della L.R. 14 marzo 1984, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, dovranno tenere conto prioritariamente dei nuclei familiari all'interno dei quali convivono anziani non autosufficienti.
4. La Regione, per il perseguimento di tali finalità, promuove accordi e convenzioni tra Enti pubblici, nonché tra questi, singolarmente o congiuntamente, e cooperative di abitazione, cooperative sociali, imprese di costruzione, associazioni e soggetti privati.
5. La Regione, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, destina:
a) parte delle risorse stanziate dallo Stato per l'edilizia residenziale agevolata e sovvenzionata, così come previsto dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno;
b) fondi propri, anche aggiuntivi rispetto a quelli statali, in relazione alle previsioni del programma di cui all'art. 11;
c) parte dei fondi ricavati dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
6. La Regione promuove e favorisce l'istituzione di forme di contribuzione volontaria, di natura assicurativo- mutualistica, allo scopo di realizzare strutture residenziali da destinare ad anziani. A tal fine la Regione dovrà predisporre lo schema di convenzione da stipularsi tra la stessa Regione e le società mutualistiche ed assicurative ed altri soggetti abilitati.
7. Le finalità di cui al presente articolo potranno altresì essere perseguite attraverso la promozione di interventi aventi carattere sperimentale, nell'ambito del programma di cui all'art.11.
Art. 9 bis
Contributi per la realizzazione di interventi edilizi a favore di anziani
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 9, la Regione approva i programmi per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) del comma 5 dello stesso art. 9 ai Comuni e agli operatori che presentano i requisiti individuati dalla legge i quali recuperano o costruiscono alloggi da destinare in locazione permanente a favore di anziani o nuclei familiari comprendenti anziani.
2. Tali contributi sono concessi in conto capitale fino a copertura del costo complessivo dell'intervento per i Comuni e gli IACP e fino al cinquanta per cento per le cooperative a proprietà indivisa.
3. Detti contributi sono erogabili, anche nel corso dei lavori, nella misura massima del settanta per cento dell'importo definito in sede di programma. Le procedure attuative degli interventi e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi saranno stabilite in sede di approvazione dei programmi, uniformemente a quanto previsto per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno e relativi decreti attuativi.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 giugno 1980, n. 46, in materia di edilizia
abrogato
Art. 11
Programma per le azioni positive
1. Il Consiglio Regionale per le azioni previste dagli artt. 8 e 9 e per tutte le altre che saranno ritenute rispondenti alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1, approva, contestualmente al bilancio poliennale e a partire dal 1995, un programma triennale che indica obiettivi prioritari suddivisi per settore, principi generali di attuazione degli interventi e relativi criteri e modalità di valutazione. Per la elaborazione del programma è costituito un apposito gruppo di lavoro, a carattere interdisciplinare, ai sensi della lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale emana apposita direttiva, rivolta a soggetti pubblici e privati, interessati alla predisposizione di propri piani di interventi.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione "Sicurezza sociale", approva il programma attuativo degli interventi e, allo scopo, istituisce apposito fondo.
4. Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione del programma di cui al comma 1, sulla base di una informativa della Giunta regionale.

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