LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1994, n. 5
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE - INTERVENTI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Programma per le azioni positive
1. Il Consiglio Regionale per le azioni previste dagli artt. 8 e 9 e per tutte le altre che saranno ritenute rispondenti alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 1, approva, contestualmente al bilancio poliennale e a partire dal 1995, un programma triennale che indica obiettivi prioritari suddivisi per settore, principi generali di attuazione degli interventi e relativi criteri e modalità di valutazione. Per la elaborazione del programma è costituito un apposito gruppo di lavoro, a carattere interdisciplinare, ai sensi della lettera c) del terzo comma dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44.
2. In attuazione del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale emana apposita direttiva, rivolta a soggetti pubblici e privati, interessati alla predisposizione di propri piani di interventi.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione "Sicurezza sociale", approva il programma attuativo degli interventi e, allo scopo, istituisce apposito fondo.
4. Il Consiglio regionale verifica lo stato di attuazione del programma di cui al comma 1, sulla base di una informativa della Giunta regionale.