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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:
a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
e) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizio affidati all'esterno dell'Azienda;
f) il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa;
g) l'andamento dei Servizio socio - assistenziali, per le Aziende Unitarie sanitarie locali;
h) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgettaria dell'anno precedente.

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