LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Art. 37
Il controllo regionale sugli atti
1. Il controllo sugli atti è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 142
.

2. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del Direttore generale.
3. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.