LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Art. 40
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
b) della regolare tenuta dei libri;
c) dell'affidabilità, della competenza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali.
2. Il Collegio dei revisori accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni di servizi di cassa interna.
3. Al Collegio dei revisori sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale.