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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Art. 9
La metodologia di budget
1. Il Direttore generale predispone le linee guida per raccordare il budget con la programmazione regionale ed aziendale.
2. Entro sessata giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atti di indirizzo e coordinamento, fornisce indicazioni sulla configurazione e sulla articolazione tecnico - contabile del budget generale di Azienda. Tali atti definiscono altresì:
a) i contenuti ed i metodi di rilevazione delle informazioni ritenute indispensabili per sviluppare un corretto sistema di programmazione e controllo di gestione, a garanzia di un previsto livello di omogeneità sul territorio regionale;
b) gli indicatori di attività finalizzati a consentire valutazione di efficacia, qualità, efficienza ed economicità dei servizi sanitari regionali.

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