Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, detta norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, di seguito denominate " Aziende".
Art. 2
Criteri di gestione
1. L'attività di gestione delle Aziende è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sanitario regionale.
2. Per le attività socio - assistenziali gestite per conto degli enti locali la gestione delle Aziende è impostata su criteri di programmazione in coerenza con le intese di programma di cui all'articolo 7 della LR 12 maggio 1994, n. 19.
3. Per lo svolgimento della loro attività gestionale le Aziende si avvalgono di un insieme coordinato di strumenti, preordinati alle scelte, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
Art. 3
Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione
1. Le Aziende devono fornire alla Regione tutte le informazioni ritenute utili alla definizione dei criteri di programmazione e di pianificazione, nonchè navorirne il loro sistemativo aggiornamento. Al fine di garantire le necessarie omogeneizzazioni del contenuti dei flussi informativi, la Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida.
2. Le Aziende sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, nonchè ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune.

Espandi Indice