LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Titolo II
Il sistema di programmazione e il sistema di Budget
Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti al piano programmatico e al bilancio pluriennale di previsione sono adottati e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo dell'esercizio successivo con la connessa relazione sono soggetti al controllo della Giunta regionale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 .
Art. 5
Piano programmatico
1. Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell'Azienda ed è adottato dal Direttore generale in conformità al Piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.
2. Il piano programmatico specifica gli obiettivi dell'Azienda, gli indirizzi di gestione della stessa, articolati in programmi ed in progetti. Al suo interno sono in particolare evidenziati:
a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi di piano;
b) il programma pluriennale degli investimenti;
c) gli indicatori di economicità aziendale e di qualità;
d) la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
e) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;
f) le prestazioni e la riorganizzazione dei Servizi a livello di singoli distretti da assicurare una assistenza uniforme a livello di Unità sanitaria locale.
3. Il piano programmatico ha la stessa durata del Piano sanitario regionale ed è aggiornato annualmente, in correlazione anche alla verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma.
4. Nella formulazione del piano programmatico si dovrà tener conto, altresì dei principi espressi nella Carta dei diritti degli utenti, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 " Principi sull'erogazione dei Servizi pubblici".
Art. 6
Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economico - finanziari e patrimoniali le scelte operate nel piano programmatico dell'Azienda, evidenziando in particolare gli investimenti e la loro copertura finanziaria.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori aziendali.
3. Il contenuto del bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio con separata indicazione dei Servizi socio - assistenziali. E' basato sui valori del primo esercizio evidenziando, per gli esercizi successivi, le variazioni connesse agli investimenti previsti nel piano programmatico, nonchè le variazioni dei valori conseguenti al fenomeno inflattivo. Esso deve essere aggiornato annualmente con riferimento al piano programmatico.
4. Il bilancio pluriennale di previsione è predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e sottoposto a riclassificazione per eventuali adeguamenti a norme statali.
Art. 7
Bilancio economico preventivo
1. Il bilancio economico preventivo esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione, deve essere formulato in base allo schema di bilancio obbligatorio approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e sottoposto a riclassificazione per eventuali adeguamenti a norme statali. E' corredato da una relazione illustrativa del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante.
2. La relazione deve in particolare prevedere:
a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalità del finanziamento;
b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto con quelle erogate nel triennio precedente;
c) i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
e) i flussi di cassa previsti;
f) le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e le risorse.
3. Se nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio economico preventivo si verificano situazioni tali da giustificare scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni originarie, il Direttore generale deve deliberare senza indugio le conseguenti rettifiche e trasmetterle alla Regione per i necessari controlli, secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Art. 8
La gestione per budget
1. La programmazione annuale delle Aziende è esplicitata nel budget generale.
2. Il documento di budget costituisce il piano di attività per la complessiva gestione dell'Azienda ed è presentato come allegato al bilancio economico di previsione.
3. Il budget contiene le previsioni di risorse e di attività per l'esercizio di riferimento. In corso d' anno tali previsioni sono almeno trimestralmente verificate con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, finalizzate alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.
Art. 9
La metodologia di budget
1. Il Direttore generale predispone le linee guida per raccordare il budget con la programmazione regionale ed aziendale.
2. Entro sessata giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atti di indirizzo e coordinamento, fornisce indicazioni sulla configurazione e sulla articolazione tecnico - contabile del budget generale di Azienda. Tali atti definiscono altresì:
a) i contenuti ed i metodi di rilevazione delle informazioni ritenute indispensabili per sviluppare un corretto sistema di programmazione e controllo di gestione, a garanzia di un previsto livello di omogeneità sul territorio regionale;
b) gli indicatori di attività finalizzati a consentire valutazione di efficacia, qualità, efficienza ed economicità dei servizi sanitari regionali.
Art. 10
Le responsabilità di budget
1. Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda.
2. I dirigente preposti ai presidi ospedalieri ed ai distretti delle Aziende Unità sanitarie locali rispondono al Direttore generale degli obiettivi e delle risorse assegnate. Entro il relativo tetto di risorse si esplica l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde responsabilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget e sull'utilizzo delle risorse.
3. In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.
Art. 11
Il controllo di gestione interno alle Aziende
1. All'interno dell'Azienda viene istituito un apposito Servizio di controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 20 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa, nonchè della qualità dei servizi.
2. Il Servizio opera stabilmente per la gestione del sistema di programmazione e controllo e dipende in via diretta ed esclusiva dal Direttore generale. Per motivate esigenze le aziende possono avvalersi di consulenti esterni, ad integrazione dell'attività del servizio, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
3. Presso ciascun presidio ospedaliero e presso ogni distretto all'interno dell'Azienda Unità sanitaria locale, potrà essere individuato un referente incaricato di sviluppare, in modo coordinato con il dirigente del Servizio, le analisi ritenute necessarie per il controllo della complessiva gestione, relativamente al presidio o distretto di riferimento.