LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Titolo VII
Il sistema dei controlli
Art. 37
Il controllo regionale sugli atti
1. Il controllo sugli atti è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 142 .
2. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del Direttore generale.
3. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.
Art. 38
Il controllo regionale sulla gestione
1. Il controllo regionale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 12 della LR 12 maggio 1994, n. 19, è svolto dalla Giunta regionale, anche per il tramite dell'Agenzia sanitaria regionale, di cui all'articolo 39.
Art. 39
Agenzia sanitaria regionale
1. La struttura regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della LR 12 maggio 1994, n. 19, è denominata Agenzia sanitaria regionale. Essa supporta sotto il profilo tecnico l'attività dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel citato articolo 12 della LR 19/ 94.
2. L'Agenzia sanitaria regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende ed agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nello sviluppo degli strumento e delle metodologie per il controllo di gestione;
b) verifica i risultati della gestione delle Aziende e degli Istituti di cui alla lettera a);
c) elabora proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientfico ed, in particolare, relaziona circa il livello dei costi e delle entrate nonchè sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;
d) verifica e rvisiona, quale organi tecnico, la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sia riguardo agli Enti pubblici che per quanto riguarda le istituzioni sanitarie private inserite nella rete integrata del Servizio sanitari regionale;
e) definisce, con i servizi dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali, le regole di rilevazione delle informazioni nell'intero sistema sanitario regionale, e ne verifica l'applicazione;
f) presenta annualmente all'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura e su i risultati conseguito, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria.
3. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte su richiesta anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle direttive stabilite dall'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali.
4. All'Agenzia sanitaria regionale è riconosciuta una autonoma capacità di organizzazione che si realizza nel rispetto dei limiti di finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali.
5. Per l'esercizio dei propri comuni, l'Agenzia si avvale delle strutture, delle infrastrutture, dei servizi della regione e del personale messo a disposizione. Può, altresì, avvalersi di personale del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni e nei limiti previsti dall'articolo 7 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.
6. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione. Il Direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'attività dell'Agenzia. Il Direttore generale è tenuto a presentare le documentazioni relative alla attività di programmazione ed alle risultanze della gestione, riferite alla Agenzia sanitaria regionale, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dalla presente legge per le Aziende.
7. Annualmente, in sede di riparto dei fondi, è fissato il finanziamento per l'Agenzia sanitaria regionale.
Art. 40
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
b) della regolare tenuta dei libri;
c) dell'affidabilità, della competenza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali.
2. Il Collegio dei revisori accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni di servizi di cassa interna.
3. Al Collegio dei revisori sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale.
Art. 41
Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e di esprime, su richiesta del Direttore generale, nelle fasi di programmazione e di pianificazione.
2. Il Collegio dei revisori:
a) esprime un parere sul Piano programmatico, relativamente agli impegni economico - finanziari che ne possono derivare, sul bilancio economico e sul badget aziendale e redige, a tale scopo, specifica relazione da trasmettere alla Regione;
b) può richiedere dati e notizie utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilancio e nei budget;
c) predispone trimestralmente una relazione per la Regione, per il Direttore generale e per il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci nella quale sia posto in chiara evidenza l'andamento del bilancio economico e del budget aziendale. Ove necessario, invita il Direttore generale ad assumere le iniziative volte a superare eventuali situazioni patologie registrate nel corso della gestione.
3. Nella relazione dell'ultimo trimestre il Collegio esprime una valutazione complessiva sull'andamento della gestione, sotto il profilo dell'efficienza e dei risultati raggiunti.
Art. 42
Esame e valutazione del bilancio di esercizio
1. Il Collegio dei revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare a valutare in apposita relazione:
a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonchè le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonchè la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;
c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili.
2. Il Collegio dei revisori accerta la completezza delle rilevazioni e delle valutazioni previste dall'articolo 50 e verifica la corrispondenza delle valutazioni patrimoniali con quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 21.
Art. 43
Modalità di svolgimento dei compiti del Collegio dei revisori
1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate deve essere fatta menzione nei verbali del collegio.
2. Il collegio dei revisori può chiedere notizie al Direttore generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni.
3. I documenti e gli atti sui quali il Collegio dei revisori deve esprimersi per la redazione delle relazioni in applicazione della presente legge devono essere trasmessi con congruo anticipo determinato dal regolamento di cui all'articolo 21.
4. Qualora nell'ambito della propria attività, il Collegio dei revisori venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla regione e al Sindaco o alla Conferenza dei Sindaci.
5. Il Collegio dei revisori dispone di una sede idonea messa a disposizione dal Direttore generale, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 e le relazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41 sono depositate presso la Commissione consiliare " Sicurezza sociale".