LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994
Titolo VIII
Servizio socio - assistenziale
Art. 44
Finanziamento e gestione dei servizi socio - assistenziali
1. L'Azienda può assumere la gestione di attività o servizi socio - assistenziali su delega dei singoli Enti locali con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione, all'interno della propria contabilità economica.
Art. 45
Gestione dei servizi socio - assistenziali
1. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accorso con gli Enti locali, le Province, le Comunità Montane, l'Azienda allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio - assistenziali delegate deve stipulare con l'Ente delegante una convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della delibera dell'Ente locale delegante con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;
c) impegni l'Ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti;
d) preveda l'adeguamento dell'onere entro il 30 novembre, sulla base dell'effettivo andamento gestionale e della rispettiva proiezione al termine dell'esercizio.
Art. 46
Rilevazione della gestione per cento
2. Le Aziende che gestiscono attività o servizi socio - assistenziali e/ o delegati sono tenute a:
a) allegare al bilancio economico preventivo distinti conti economici per ogni servizio gestito;
b) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;
c) conseguire l'equilibrio economico - finanziario delle gestioni;
d) illustrare nella nota integrativa i valori economici ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.
2. Il regolamento dei contabilità dell'Azienda dovrà determinare le modalità per la ripartizione dei costi comuni a più servizi, nel rispetto delle direttive emanate dalla Commissione, di cui all'articolo 21.
Art. 47
Fondo socio - assistenziale
1. Il Fondo socio - assistenziale istituito con LR 12 gennaio 1985, n. 2 e successive modifiche, concorre al mantenimento e al potenziamento della rete socio - assistenziale e al conseguimento delle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 2 e all'articolo 7 della LR 12 maggio 1994, n. 19.
2. Il Consiglio regionale determina con la legge finanziaria:
a) per la spesa corrente:
1) l'entità della quota destinata a emergenze socio - assistenziali, progetti, obiettivi e azioni promozionali d' interesse regionale;
2) l'entità della quota a finalità indistinta e di mantenimento;
3) l'entità della quota a destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche;
b) per la spesa di investimento:
1) l'area tematica e la finalità delle strutture o degli interventi oggetto di finanziamento. Determina altresì le modalità di finanziamento delle opere autorizzare ai sensi dell'articolo 12 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Il Consiglio regionale determina con l'atto di approvazione della legge di bilancio l'iscrizione, in appositi capitoli di bilancio della quota parte del Fondo sociale per:
a) spesa corrente;
b) spesa per interventi di investimento.
4. I soggetti dei finanziamenti di cui al 2 e al 3 alinea della lettera a) e della lettera b) del comma 2 sono i Comuni singoli oassociati, le Aziende Unità sanitarie locali, le Province, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e i soggetti non istituzionali.
5. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nella legge finanziaria, determina, sentita la Commissione consiliare " Sicurezza sociale", con propri atti deliberativi le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti.
6. Le procedure indicate agli articoli 42 e 43 della LR 2/ 85 e successive modifiche continuano ad applicarsi per l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui ai bandi pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.