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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Titolo IX
Norme transitorie e finali
Art. 48
Il sistema di contabilità finanziaria
1. Il sistema di contabilità finanziaria precedentemente adottato cessa di avere vigore a partire dall'1 gennaio 1996.
Art. 49
Il sistema transitorio
1. Al fine di facilitare il passaggio alla contabilità economica, per il periodo transitorio in cui permane il sistema di contabilità finanziaria, la Giunta regionale predispone apposito regolamento per la disciplina delle registrazioni e degli adempimenti per i servizi finanziari e la gestione di cassa dell'Azienda.
Art. 50
Rilevazione e valutazione delle attività e passività esistenti
1. Nell'esercizio 1995, per l'attivazione della contabilità economica, le Aziende rilevano le attività e passività esistenti al 1 gennaio 1995, ai sensi degli articoli 2424 bis e 2426 del codice civile, ed in particolare quelle concernenti:
a) le immobilizzazioni immateriali; devono essere rilevate con ricognizione straordinaria con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata;
b) le immobilizzazioni materiali, ivi compresi i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, trasferiti dai COmuni ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del DLgs 30 dicembre 1992 n. 502 Sito esterno e successive modificazioni; sono rilevati in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento. Per quanto concerne la valorizzazione, la Giunta regionale provvederà, con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri da adottare;
c) le rimanenze; sono rilevate sulla base dell'inventario fisico delle giacenze al 31 dicembre 1994, ed iscritte sulla base del costo medio ponderato continuo;
d) i criteri ed i debiti; sono rilevati dalle scritture contabili e/ o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31 dicembre 1994 e sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo i crediti, ed al valore nominale. i debiti;
e) disponibilità liquidate; sono rilevate dalle scritture contabili riconciliando i valori con l'effettiva giacenza al 31 dicembre 1994;
f) ratei e risconti; sono rilevati dalle scritture contabili e/ o dagli atti che hanno fatto sorgere ricavi e proventi, costi ed oneri di competenza di altri esercizi. I ratei ed i risconti devono essere determinati con i criteri di cui al comma quinto dell'articolo 2424 bis del codice civile.
2. Le immobilizzazioni materiali già assegnate all'Azienda ed ancora esistenti al 31 dicembre 1994 debbono essere rilevate dai responsabili aggiornando i relativi inventari con i criteri di valutazione stabiliti dai nn. 1, 2 e 3 dell' articolo 2426 del codice civile.
3. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione e non entrate in funzione debbono essere separatamente rilevate osservando i criteri di cui ai nn. 1 e 11 dell'articolo 2426 del codice civile.
4. I beni durevoli di valore unitario inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il corrispondente ammortamento deve essere iscritto in diminuzione delle attività.
5. Entro il 30 aprile 1995 il prospetto delle attività e passività in essere al 1 gennaio 1995 deve essere compilato, sottoscritto dal Direttore generale, trascritto nel libro degli inventari e trasmesso in copia alla Giunta regionale.
Art. 51
Partecipazioni gestionali
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9 bis del DLgs 502/ 92 Sito esterno e successive modificazioni, la Giunta regionale, sentita l'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 39, può autorizzare ed approvare specifici progetti di sperimentazione gestionale presentati dalle Aziende, autorizzando nel contempo la eventuale costituzione o partecipazione delle Aziende o società di capitali, fondazioni o consorzi, se ed in quanto previste e funzionali al progetto gestionale approvato.
2. A tali società possono partecipare Enti locali, soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La costituzione o partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.
4. Al termine degli specifici progetti di cui al comma 1, a seguito di verifica della necessità di mantenimento delle attività sviluppare, su autorizzazione regionale, le società costituite possono essere mantenute a regime.
Art. 52
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 53
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge, dichiara urgente ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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