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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

Norme in materia di programmazione, contabilitଠcontratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 135 del 22 dicembre 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto della legge
1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, detta norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Unità sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere, di seguito denominate " Aziende".
Art. 2
Criteri di gestione
1. L'attività di gestione delle Aziende è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sanitario regionale.
2. Per le attività socio - assistenziali gestite per conto degli enti locali la gestione delle Aziende è impostata su criteri di programmazione in coerenza con le intese di programma di cui all'articolo 7 della LR 12 maggio 1994, n. 19.
3. Per lo svolgimento della loro attività gestionale le Aziende si avvalgono di un insieme coordinato di strumenti, preordinati alle scelte, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
Art. 3
Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione
1. Le Aziende devono fornire alla Regione tutte le informazioni ritenute utili alla definizione dei criteri di programmazione e di pianificazione, nonchè navorirne il loro sistemativo aggiornamento. Al fine di garantire le necessarie omogeneizzazioni del contenuti dei flussi informativi, la Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida.
2. Le Aziende sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, nonchè ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune.
Titolo II
Il sistema di programmazione e il sistema di Budget
Art. 4
Strumenti della programmazione
1. Sono strumenti della programmazione delle Aziende:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 e i successivi aggiornamenti al piano programmatico e al bilancio pluriennale di previsione sono adottati e trasmessi entro il 15 novembre di ogni anno.
3. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio economico preventivo dell'esercizio successivo con la connessa relazione sono soggetti al controllo della Giunta regionale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412 Sito esterno.
Art. 5
Piano programmatico
1. Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell'Azienda ed è adottato dal Direttore generale in conformità al Piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.
2. Il piano programmatico specifica gli obiettivi dell'Azienda, gli indirizzi di gestione della stessa, articolati in programmi ed in progetti. Al suo interno sono in particolare evidenziati:
a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi di piano;
b) il programma pluriennale degli investimenti;
c) gli indicatori di economicità aziendale e di qualità;
d) la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
e) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;
f) le prestazioni e la riorganizzazione dei Servizi a livello di singoli distretti da assicurare una assistenza uniforme a livello di Unità sanitaria locale.
3. Il piano programmatico ha la stessa durata del Piano sanitario regionale ed è aggiornato annualmente, in correlazione anche alla verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma.
4. Nella formulazione del piano programmatico si dovrà tener conto, altresì dei principi espressi nella Carta dei diritti degli utenti, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 " Principi sull'erogazione dei Servizi pubblici".
Art. 6
Bilancio pluriennale di previsione
1. Il bilancio pluriennale di previsione esprime in termini economico - finanziari e patrimoniali le scelte operate nel piano programmatico dell'Azienda, evidenziando in particolare gli investimenti e la loro copertura finanziaria.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha la durata del piano programmatico, in conformità al quale è redatto ed a cui deve riferirsi per la formulazione dei valori aziendali.
3. Il contenuto del bilancio pluriennale di previsione è articolato per esercizio con separata indicazione dei Servizi socio - assistenziali. E' basato sui valori del primo esercizio evidenziando, per gli esercizi successivi, le variazioni connesse agli investimenti previsti nel piano programmatico, nonchè le variazioni dei valori conseguenti al fenomeno inflattivo. Esso deve essere aggiornato annualmente con riferimento al piano programmatico.
4. Il bilancio pluriennale di previsione è predisposto secondo lo schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e sottoposto a riclassificazione per eventuali adeguamenti a norme statali.
Art. 7
Bilancio economico preventivo
1. Il bilancio economico preventivo esprime analiticamente il risultato economico dell'Azienda previsto per il successivo anno solare. E' redatto conformemente al bilancio pluriennale di previsione, deve essere formulato in base allo schema di bilancio obbligatorio approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e sottoposto a riclassificazione per eventuali adeguamenti a norme statali. E' corredato da una relazione illustrativa del Direttore generale, che ne costituisce parte integrante.
2. La relazione deve in particolare prevedere:
a) gli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e le modalità del finanziamento;
b) le prestazioni che si intendono erogare in rapporto con quelle erogate nel triennio precedente;
c) i valori più significativi dell'ultimo bilancio di esercizio adottato;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
e) i flussi di cassa previsti;
f) le articolazioni del budget con i corrispondenti obiettivi e le risorse.
3. Se nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio economico preventivo si verificano situazioni tali da giustificare scostamenti rilevanti rispetto alle previsioni originarie, il Direttore generale deve deliberare senza indugio le conseguenti rettifiche e trasmetterle alla Regione per i necessari controlli, secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Art. 8
La gestione per budget
1. La programmazione annuale delle Aziende è esplicitata nel budget generale.
2. Il documento di budget costituisce il piano di attività per la complessiva gestione dell'Azienda ed è presentato come allegato al bilancio economico di previsione.
3. Il budget contiene le previsioni di risorse e di attività per l'esercizio di riferimento. In corso d' anno tali previsioni sono almeno trimestralmente verificate con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, finalizzate alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.
Art. 9
La metodologia di budget
1. Il Direttore generale predispone le linee guida per raccordare il budget con la programmazione regionale ed aziendale.
2. Entro sessata giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con atti di indirizzo e coordinamento, fornisce indicazioni sulla configurazione e sulla articolazione tecnico - contabile del budget generale di Azienda. Tali atti definiscono altresì:
a) i contenuti ed i metodi di rilevazione delle informazioni ritenute indispensabili per sviluppare un corretto sistema di programmazione e controllo di gestione, a garanzia di un previsto livello di omogeneità sul territorio regionale;
b) gli indicatori di attività finalizzati a consentire valutazione di efficacia, qualità, efficienza ed economicità dei servizi sanitari regionali.
Art. 10
Le responsabilità di budget
1. Il Direttore generale è responsabile del budget generale dell'Azienda.
2. I dirigente preposti ai presidi ospedalieri ed ai distretti delle Aziende Unità sanitarie locali rispondono al Direttore generale degli obiettivi e delle risorse assegnate. Entro il relativo tetto di risorse si esplica l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde responsabilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget e sull'utilizzo delle risorse.
3. In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.
Art. 11
Il controllo di gestione interno alle Aziende
1. All'interno dell'Azienda viene istituito un apposito Servizio di controllo di gestione, ai sensi dell'articolo 20 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche, per la verifica, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa, nonchè della qualità dei servizi.
2. Il Servizio opera stabilmente per la gestione del sistema di programmazione e controllo e dipende in via diretta ed esclusiva dal Direttore generale. Per motivate esigenze le aziende possono avvalersi di consulenti esterni, ad integrazione dell'attività del servizio, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
3. Presso ciascun presidio ospedaliero e presso ogni distretto all'interno dell'Azienda Unità sanitaria locale, potrà essere individuato un referente incaricato di sviluppare, in modo coordinato con il dirigente del Servizio, le analisi ritenute necessarie per il controllo della complessiva gestione, relativamente al presidio o distretto di riferimento.
Titolo III
Il bilancio di esercizio
Art. 12
Contabilità economica
1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.
Art. 13
Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio delle Aziende rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento, con separata indicazione dei Servizi socio - assistenziali.
2. Il bilancio di esercizio è articolato in:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico generale;
c) nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile.
3. La Regione tramite atti di indirizzi e coordinamento da emanarsi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina la struttura del bilancio di esercizio ed i principi contabili.
4. Il conto economico e lo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, predisposti secondo lo schema adottato dalla Regione, devono essere riclassificati nel caso in cui differiscano da quelli previsti da norme dello Stato.
5. La nota integrativa deve indicare inoltre la ripartizione dei valori economici distinti in Servizi sanitari ed altri.
Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:
a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
e) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizio affidati all'esterno dell'Azienda;
f) il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa;
g) l'andamento dei Servizio socio - assistenziali, per le Aziende Unitarie sanitarie locali;
h) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgettaria dell'anno precedente.
Art. 15
Risultato dell'esercizio
1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuove, agli investimenti e all'incentivazione del personale. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio - assistenziale sarà concordata con gli enti delegati o finalizzata agli interventi socio - assistenziali per l'esercizio successivo.
2. Nel caso di perdita di esercizio la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale. Sui termini di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il Collegio dei revisori.
3. In presenza di fatti con diretta incidenza sul bilancio economico preventivo dell'esercizio di riferimento, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.
4. Qualora il risultato positivo dell'esercizio sia influenzato da alienazioni patrimoniali, le stesse sono evidenziate nella relazione, che deve altresì prevedere l'esclusivo utilizzo dei corrispettivi valori, sia per reinvestimenti patrimoniali maggiormente produttivi, sia per ristrutturazioni o potenziamento di strutture sanitarie, realizzate in conformità a quanto previsto dal Piano sanitario regionale.
5. In nessun caso le perdite di gestione risultanti al termine dell'esercizio potranno essere contabilmente pareggiate attraverso la corrispondente riduzione di poste ricomprese nel patrimonio netto dell'Azienda. dovendosi provvedere al pareggio contabile unicamente attraverso le entrate dell'esercizio di competenza e degli esercizi successivi corrispondenti a quelli di cui al comma 7 dell'articolo 4 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, come modificato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 del DLgs 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno.
Art. 16
Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 14 al controllo della Giunta regionale.
2. Ad intervenuta esecutività, una sintesi del bilancio di esercizio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissa in tutti gli Albi pretori dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.
Titolo IV
Il sistema contabile
Art. 17
Scritture contabili
1. Le scritture contabili sono impostate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalle disposizioni normative statali e regionali, nonchè al regolamento di contabilità di cui all'articolo 21.
2. Le scritture contabili sono altresì preordinate alla rilevazione dei flussi di cassa, anche ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 Sito esterno.
Art. 18
Libro obbligatori
1. Ogni Azienda deve tenere:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro delle deliberazioni del Direttore generale;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori.
2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri di cui al comma 1 e delle scritture contabili, si applicano le norme degli articoli nn. 2214 e seguenti del codice civile.
Art. 19
Piano dei conti
1. Le Aziende adottano un piano generale dei conti, in conformità allo schema obbligatorio, di cui al comma 3 dell'articolo 13, approvato dalla Regione, con l'obiettivo primario di permettere una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura del conto economico e dello stato patrimoniale.
Art. 20
Contabilità analitica
1. L'Azienda adotta la contabilità analitica per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2. Nella contabilità analitica sono evidenziati i valori relativi, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento:
a) ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda;
b) al sistema organizzativo interno, articolato per centro di costo e per centro di responsabilità;
c) alle risorse, secondo la classificazione prevista dalle direttive regionali in materia.
3. I costi e gli oneri, i ricavi e i proventi comuni a più servizi o aree di attività sono ripartiti in base a parametri univoci, predisposti dal Direttore generale, in conformità al regolamento di cui all'articolo 21.
4. Il piano dei conti per la contabilità analitica è predisposto in conformità allo schema approvato dalla Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per consentire una valutazione integrata, omogenea e comparata dei valori economici.
Art. 21
Adozione di un regolamento di contabilità e di criteri uniformi
1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione di esperti in materia contabile, da nominarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'elaborazione di un regolamento di contabilità delle Aziende, nonchè per l'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
2. Gli incarichi al personale esterno alla Amministrazione regionale potranno essere conferiti nei limiti e con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche.
Titolo V
Il servizio di tesoreria e il ricorso al credito
Art. 22
Il Servizio di tesoreria
1. Il Servizio di tesoreria dell'Azienda è affidato di norma per la durata di un quinquennio, con apposita convenzione, ad una o più banche di notoria solidità, dotate di strutture tecnico - organizzativa idonea a garantire la regolare gestione del servizio.
2. L'affidamento del Servizio viene disposto mediante trattativa privata con gara ufficiosa fra almeno tre delle banche che vantano la più diffusa presenza nell'ambito del territorio di competenza dell'azienda. La preferenza è attribuita alla banca o al gruppo di banche che oltre ad impegnarsi a gestire gratuitamente il Servizio di tesoreria e di deposito di titolo e valori di proprietà dell'Azienda offre le migliori condizioni:
a) quanto ai tassi passivi riconosciuti sulle giacenze di casse e a quelli attivi sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di cassa, da concedere nei limiti massimi consentiti dalla legge;
b) quanto alle condizioni di valuta riconosciute sugli incassi e sui pagamenti;
c) quanto a tempi massimi di esecuzione dei pagamenti su piazza e fuori piazza.
3. SOlamente ad accertata parità di condizioni potranno valere come motivo di preferenza altri benefici ed impegni di collaborazione di cui sia chiaramente quantificabile il vantaggio economico per l'Azienda nell'arco di validità del contratto.
4. Quando il servizio è affidato ad un gruppo di banche la convenzione dovrà individuare una banca capofila in grado di rispondere nei confronti dell'Azienda e della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione.
Art. 23
Il ricorso al credito
1. Il ricorso al credito è consentito alle Aziende solo nelle forme della anticipazione di tesoreria per il credito a breve termine e del mutuo o delle forme similari di indebitamento, per il credito a medio - lungo termine. Quest' ultimo è destinato esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.
Art. 24
Anticipazione di cassa
1. L'anticipazione di cassa è di norma regolata quanto alle condizione di tasso e durata dalla convenzione di tesoreria. In ogni caso essa non può globalmente superare il dodicesimo dell'ammontare delle entrate di cui al punto 1), lett. f), comma 5 dell'art. 3 DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, intendendo per tale ammontare la somma dei proventi e dei ricavi del conto economico del preventivo annuale di cui all'articolo 7.
Art. 25
Credito a lungo termine
1. I mutui, ovvero le altre forme similari di indebitamento a medio - lungo termine, devono essere previamente autorizzati dalla Regione. La durata del loro ammortamento non può essere superiore ai dieci anni.
2. Al momento dell'autorizzazione la rata annuale di ammortamento del mutuo da contratte aggiunta a quella dei mutui già in corso d' ammortamento non può superare il quindici per cento del totale delle entrate proprie correnti previste nel bilancio di competenza, ad esclusione della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita nell'anno stesso, intendendo per entrate proprie correnti tutti i ricavi e i proventi di natura ordinaria o caratteristica evidenziati nel conto economico del bilancio di esercizio di cui all'articolo 13, relativo all'anno precedente a quello in cui il mutuo è autorizzato.
3. Il mutuo sarà stipulato a trattativa privata con la banca o le banche che avranno offerto le condizioni migliori di tasso globale annuo posticipato, rispetto a quello massimo fissato dal Ministero del Tesoro per i mutui contratti dagli enti locali.
Art. 26
Reinvestimenti patrimoniali
1. Allo scopo di abbreviare i tempi per la realizzazione di progetti di investimento utilizzando i finanziamenti derivanti da alienazioni patrimoniali, è istituito un apposito fondo, con legge di approvazione del bilancio regionale, per provvedere ad anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende, con vincolo di reintegro ad avvenuta acquisizione dei proventi conseguenti alle alienazioni medesime.
2. Le modalità e le procedure di anticipazione e di reintegro del fondo sono disciplinate con apposito regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Titolo VI
I contratti e la contabilità di magazzino
Art. 27
Disciplina dell'attività contrattuale
1. I contratti dell'Azienda dai quali derivi un costo sono di regola preceduti da apposita gara secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. I contratti devono aver termini e durata certi. In particolare, non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione.
3. I contratti hanno durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.
4. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno di regola, durata annuale, salva l'opportunità di una maggiore durata che, comunque, non potrà superare i nove mesi.
5. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza, da indicare nella deliberazione a contrattare.
6. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica. Può tuttavia essere esperita la trattativa privata qualora di tratti di alienazione di materiale di risulta o fuori uso, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, non sia superiore a Lire 20 milioni. Per il materiale dichiarato fuori uso l'esperimento della trattativa privata è subordinato alla mancata attivazione delle procedure di cui alla LR 25 febbraio 1992, n. 9. Può essere esperita la trattativa privata diretta per la vendita ad Enti pubblici di beni mobili o immobili a condizione che siano vincolati ad attività socio - assistenziali.
7. E' ammesso il ricorso alla trattativa privata e al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli.
8. La Regione può prevedere livelli regionali di programmazione strategica, di aggregazione e di linee operative conseguenti, in materia di approvvigionamento di beni e servizi.
9. Nell'ambito delle norme della presente legge, le modalità inerenti alla formazione e alla esecuzione dei contratti delle Aziende, all'interno del processo di budget, sono disciplinate con apposito regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie
1. L'Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie istituito a livello regionale svolge, in particolare, relativamente ai beni e servizi:
a) attività tendenti all'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di forniture anche mediante la predisposizione del capitolato generale e di capitolati speciali;
b) attività di standardizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, mediante unificazione delle relative codifiche su base regionale;
c) attività di rilevazione, elaborazione e informazione dei dai relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.
2. La Giunta regionale, utilizzando le risultanze dell'attività descritta al comma 1, detta, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le Aziende devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi ed approva il capitolato generale ed i capitolati speciali - tipo per la esecuzione di lavori e per la fornitura di beni e servizi da adottarsi obbligatoriamente da parte delle Aziende, fatti salvi gli adeguamenti necessari in relazione alle peculiarità delle stesse.
3. Le Aziende effettuano l'esame di congruità dei prezzi e delle condizioni di fornitura sulla base dei dati dell' Osservatorio regionale sui prezzi e sulle tecnologie o con altri indicatori previsti dalla normativa vigente, tenuto conto degli elementi di specificità delle singole offerte.
Art. 29
Deliberazione a contrattare e stipulazione dei contratti
2. Nell'ambito della programmazione degli acquisti, il Direttore generale adotta apposito atto deliberativo indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono a fondamento.
2. ALla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il Direttore generale o un suo delegato.
Art. 30
Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa comunitaria ed alle relative disposizioni di recepimento e/ o attuazione.
2. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di 200.000 ECU è sempre consentito il ricorso alla trattativa privata previo interpello di almeno cinque ditte al fine di procedere ad un confronto concorrenziale. Non è necessario far luogo alla trattativa privata plurima nei seguenti casi:
a) per l'acquisto di beni la cui fatturazione o consegna a causa di particolarità tecniche artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
b) per l'acquisto o locazione di immobili la cui peculiarità va adeguatamente motivata nel provvedimento;
c) quando l'urgenza dei lavori, degli acquisti, e delle forniture di beni o servizi dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero la necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze evidenziatesi successivamente e non oggettivamente prevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il venti per cento dell'importo del contratto originario.
Art. 31
Unioni d' acquisto ed altre forme di collaborazione
1. Le Aziende possono associarsi per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi. Possono, altresì, associarsi per la gestione di servizi di interesse comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Le norme del Titolo VI si applicano anche ai contratti d' acquisto in unione.
Art. 32
Assicurazione di responsabilità civile
1. Le Aziende sono tenute ad assicurare il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi mediante adeguate polizze assicurative da stipularsi sulla base di criteri generali stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento della regione, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 33
Acquisti in economia
1. Il regolamento dell'Azienda, di cui al comma 9 dell'articolo 27, determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che possono farsi economia, tra quelli per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
2. Alla effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 si provvede, anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 27, previa determinazione da parte del Direttore generale delle relative competenze e responsabilità, nonchè delle modalità di rendicontazione.
Art. 34
Casse economali
1. Nell'ambito della definizione delle responsabilità e degli assetti organizzativi, il Direttore generale regolamenta la gestione del Servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'Azienda.
2. Il limite di anticipazione mensile al Servizio non può superare lo 0,50 per cento di un dodicesimo dei ricavi e dei proventi del bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso, e deve essere gestito nel rispetto delle norme della tesoreria unica.
Art. 35
Gestione del magazzino
1. Presso ogni Azienda è istituito un magazzino generale.
2. La contabilità di magazzino è unica e la responsabilità della gestione è affidata al responsabile del magazzino generale, anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla funzioni ed alle competenze previste dalla vigente normativa in materia di gestione delle specialità medicinali, dei prodotti galenici, degli emoderivati, dei sieri e vaccini, dei presidi medico - chirurgici e di medicazione, dei reattivi e diagnostici di laboratorio e del restante materiale sanitario.
4. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalle entrate in vigore della presente legge saranno disciplinate le modalità di funzionamento.
Art. 36
Consegnatari
1. Il regolamento interno dell'Azienda individua i consegnatari responsabili stabilendone i compiti e specificando i registri e le scritture che debbono tenere, nonchè le modalità di presentazione delle risultanze della gestione da parte degli stessi.
Titolo VII
Il sistema dei controlli
Art. 37
Il controllo regionale sugli atti
1. Il controllo sugli atti è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 8 dell'articolo 4 della Legge 30 dicembre 1991, n. 142 Sito esterno.
2. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del Direttore generale.
3. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito.
Art. 38
Il controllo regionale sulla gestione
1. Il controllo regionale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 12 della LR 12 maggio 1994, n. 19, è svolto dalla Giunta regionale, anche per il tramite dell'Agenzia sanitaria regionale, di cui all'articolo 39.
Art. 39
Agenzia sanitaria regionale
1. La struttura regionale di cui al comma 1 dell'articolo 12 della LR 12 maggio 1994, n. 19, è denominata Agenzia sanitaria regionale. Essa supporta sotto il profilo tecnico l'attività dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali per il conseguimento degli obiettivi indicati nel citato articolo 12 della LR 19/ 94.
2. L'Agenzia sanitaria regionale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) fornisce la necessaria assistenza alle Aziende ed agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nello sviluppo degli strumento e delle metodologie per il controllo di gestione;
b) verifica i risultati della gestione delle Aziende e degli Istituti di cui alla lettera a);
c) elabora proposte per la definizione dei parametri di finanziamento delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientfico ed, in particolare, relaziona circa il livello dei costi e delle entrate nonchè sul raggiungimento dell'equilibrio economico in ciascuna Azienda;
d) verifica e rvisiona, quale organi tecnico, la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 10 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno e successive modificazioni, sia riguardo agli Enti pubblici che per quanto riguarda le istituzioni sanitarie private inserite nella rete integrata del Servizio sanitari regionale;
e) definisce, con i servizi dell'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali, le regole di rilevazione delle informazioni nell'intero sistema sanitario regionale, e ne verifica l'applicazione;
f) presenta annualmente all'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali una relazione sull'andamento della gestione delle Aziende e degli Istituti di ricovero e cura e su i risultati conseguito, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria.
3. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere svolte su richiesta anche per altri soggetti pubblici e privati compatibilmente con le esigenze e nel rispetto delle direttive stabilite dall'Assessorato alla Sanità e Servizi sociali.
4. All'Agenzia sanitaria regionale è riconosciuta una autonoma capacità di organizzazione che si realizza nel rispetto dei limiti di finanziamento determinato dalla Regione e delle direttive dell'Assessorato alla Sanità e Servizi Sociali.
5. Per l'esercizio dei propri comuni, l'Agenzia si avvale delle strutture, delle infrastrutture, dei servizi della regione e del personale messo a disposizione. Può, altresì, avvalersi di personale del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici o, in casi particolari, di liberi professionisti, proponendo alla Giunta regionale la stipula di specifiche convenzioni e nei limiti previsti dall'articolo 7 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche.
6. L'Agenzia è diretta da un Direttore generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il Direttore generale deve essere scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e di programmazione. Il Direttore è responsabile delle attività svolte e dei risultati dell'attività dell'Agenzia. Il Direttore generale è tenuto a presentare le documentazioni relative alla attività di programmazione ed alle risultanze della gestione, riferite alla Agenzia sanitaria regionale, nelle stesse forme e con le stesse modalità previste dalla presente legge per le Aziende.
7. Annualmente, in sede di riparto dei fondi, è fissato il finanziamento per l'Agenzia sanitaria regionale.
Art. 40
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
b) della regolare tenuta dei libri;
c) dell'affidabilità, della competenza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali.
2. Il Collegio dei revisori accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni di servizi di cassa interna.
3. Al Collegio dei revisori sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale.
Art. 41
Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale
1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale e di esprime, su richiesta del Direttore generale, nelle fasi di programmazione e di pianificazione.
2. Il Collegio dei revisori:
a) esprime un parere sul Piano programmatico, relativamente agli impegni economico - finanziari che ne possono derivare, sul bilancio economico e sul badget aziendale e redige, a tale scopo, specifica relazione da trasmettere alla Regione;
b) può richiedere dati e notizie utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilancio e nei budget;
c) predispone trimestralmente una relazione per la Regione, per il Direttore generale e per il Sindaco o la Conferenza dei Sindaci nella quale sia posto in chiara evidenza l'andamento del bilancio economico e del budget aziendale. Ove necessario, invita il Direttore generale ad assumere le iniziative volte a superare eventuali situazioni patologie registrate nel corso della gestione.
3. Nella relazione dell'ultimo trimestre il Collegio esprime una valutazione complessiva sull'andamento della gestione, sotto il profilo dell'efficienza e dei risultati raggiunti.
Art. 42
Esame e valutazione del bilancio di esercizio
1. Il Collegio dei revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare a valutare in apposita relazione:
a) l'andamento della gestione dal punto di vista economico e finanziario, nonchè le proposte e gli indirizzi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
b) la regolarità e la correttezza della tenuta della contabilità, nonchè la corrispondenza fra le scritture contabili e le risultanze consuntive;
c) l'osservanza ed il rispetto dei principi contabili.
2. Il Collegio dei revisori accerta la completezza delle rilevazioni e delle valutazioni previste dall'articolo 50 e verifica la corrispondenza delle valutazioni patrimoniali con quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 21.
Art. 43
Modalità di svolgimento dei compiti del Collegio dei revisori
1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, all'esame ed al controllo degli atti dell'Azienda, previa comunicazione al Presidente del collegio. Delle verifiche effettuate deve essere fatta menzione nei verbali del collegio.
2. Il collegio dei revisori può chiedere notizie al Direttore generale o ad altri dirigenti sull'andamento della gestione o su determinate specifiche questioni.
3. I documenti e gli atti sui quali il Collegio dei revisori deve esprimersi per la redazione delle relazioni in applicazione della presente legge devono essere trasmessi con congruo anticipo determinato dal regolamento di cui all'articolo 21.
4. Qualora nell'ambito della propria attività, il Collegio dei revisori venga a conoscenza di gravi irregolarità nella gestione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Direttore generale, alla regione e al Sindaco o alla Conferenza dei Sindaci.
5. Il Collegio dei revisori dispone di una sede idonea messa a disposizione dal Direttore generale, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 e le relazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41 sono depositate presso la Commissione consiliare " Sicurezza sociale".
Titolo VIII
Servizio socio - assistenziale
Art. 44
Finanziamento e gestione dei servizi socio - assistenziali
1. L'Azienda può assumere la gestione di attività o servizi socio - assistenziali su delega dei singoli Enti locali con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione, all'interno della propria contabilità economica.
Art. 45
Gestione dei servizi socio - assistenziali
1. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione, in accorso con gli Enti locali, le Province, le Comunità Montane, l'Azienda allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio - assistenziali delegate deve stipulare con l'Ente delegante una convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della delibera dell'Ente locale delegante con la quale l'Ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale previsto dalla convenzione stessa;
c) impegni l'Ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti;
d) preveda l'adeguamento dell'onere entro il 30 novembre, sulla base dell'effettivo andamento gestionale e della rispettiva proiezione al termine dell'esercizio.
Art. 46
Rilevazione della gestione per cento
2. Le Aziende che gestiscono attività o servizi socio - assistenziali e/ o delegati sono tenute a:
a) allegare al bilancio economico preventivo distinti conti economici per ogni servizio gestito;
b) rilevare nella contabilità analitica gli oneri e i proventi riferibili a ciascuna gestione;
c) conseguire l'equilibrio economico - finanziario delle gestioni;
d) illustrare nella nota integrativa i valori economici ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi comuni.
2. Il regolamento dei contabilità dell'Azienda dovrà determinare le modalità per la ripartizione dei costi comuni a più servizi, nel rispetto delle direttive emanate dalla Commissione, di cui all'articolo 21.
Art. 47
Fondo socio - assistenziale
1. Il Fondo socio - assistenziale istituito con LR 12 gennaio 1985, n. 2 e successive modifiche, concorre al mantenimento e al potenziamento della rete socio - assistenziale e al conseguimento delle finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 2 e all'articolo 7 della LR 12 maggio 1994, n. 19.
2. Il Consiglio regionale determina con la legge finanziaria:
a) per la spesa corrente:
1) l'entità della quota destinata a emergenze socio - assistenziali, progetti, obiettivi e azioni promozionali d' interesse regionale;
2) l'entità della quota a finalità indistinta e di mantenimento;
3) l'entità della quota a destinazione finalizzata vincolata ad aree tematiche;
b) per la spesa di investimento:
1) l'area tematica e la finalità delle strutture o degli interventi oggetto di finanziamento. Determina altresì le modalità di finanziamento delle opere autorizzare ai sensi dell'articolo 12 della LR 12 dicembre 1985, n. 29.
3. Il Consiglio regionale determina con l'atto di approvazione della legge di bilancio l'iscrizione, in appositi capitoli di bilancio della quota parte del Fondo sociale per:
a) spesa corrente;
b) spesa per interventi di investimento.
4. I soggetti dei finanziamenti di cui al 2 e al 3 alinea della lettera a) e della lettera b) del comma 2 sono i Comuni singoli oassociati, le Aziende Unità sanitarie locali, le Province, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e i soggetti non istituzionali.
5. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nella legge finanziaria, determina, sentita la Commissione consiliare " Sicurezza sociale", con propri atti deliberativi le modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti.
6. Le procedure indicate agli articoli 42 e 43 della LR 2/ 85 e successive modifiche continuano ad applicarsi per l'erogazione dei contributi in conto capitale di cui ai bandi pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Titolo IX
Norme transitorie e finali
Art. 48
Il sistema di contabilità finanziaria
1. Il sistema di contabilità finanziaria precedentemente adottato cessa di avere vigore a partire dall'1 gennaio 1996.
Art. 49
Il sistema transitorio
1. Al fine di facilitare il passaggio alla contabilità economica, per il periodo transitorio in cui permane il sistema di contabilità finanziaria, la Giunta regionale predispone apposito regolamento per la disciplina delle registrazioni e degli adempimenti per i servizi finanziari e la gestione di cassa dell'Azienda.
Art. 50
Rilevazione e valutazione delle attività e passività esistenti
1. Nell'esercizio 1995, per l'attivazione della contabilità economica, le Aziende rilevano le attività e passività esistenti al 1 gennaio 1995, ai sensi degli articoli 2424 bis e 2426 del codice civile, ed in particolare quelle concernenti:
a) le immobilizzazioni immateriali; devono essere rilevate con ricognizione straordinaria con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata;
b) le immobilizzazioni materiali, ivi compresi i beni immobili, i beni mobili, le attrezzature, trasferiti dai COmuni ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del DLgs 30 dicembre 1992 n. 502 Sito esterno e successive modificazioni; sono rilevati in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento. Per quanto concerne la valorizzazione, la Giunta regionale provvederà, con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri da adottare;
c) le rimanenze; sono rilevate sulla base dell'inventario fisico delle giacenze al 31 dicembre 1994, ed iscritte sulla base del costo medio ponderato continuo;
d) i criteri ed i debiti; sono rilevati dalle scritture contabili e/ o dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici entro il 31 dicembre 1994 e sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo i crediti, ed al valore nominale. i debiti;
e) disponibilità liquidate; sono rilevate dalle scritture contabili riconciliando i valori con l'effettiva giacenza al 31 dicembre 1994;
f) ratei e risconti; sono rilevati dalle scritture contabili e/ o dagli atti che hanno fatto sorgere ricavi e proventi, costi ed oneri di competenza di altri esercizi. I ratei ed i risconti devono essere determinati con i criteri di cui al comma quinto dell'articolo 2424 bis del codice civile.
2. Le immobilizzazioni materiali già assegnate all'Azienda ed ancora esistenti al 31 dicembre 1994 debbono essere rilevate dai responsabili aggiornando i relativi inventari con i criteri di valutazione stabiliti dai nn. 1, 2 e 3 dell' articolo 2426 del codice civile.
3. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione e non entrate in funzione debbono essere separatamente rilevate osservando i criteri di cui ai nn. 1 e 11 dell'articolo 2426 del codice civile.
4. I beni durevoli di valore unitario inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni ed il corrispondente ammortamento deve essere iscritto in diminuzione delle attività.
5. Entro il 30 aprile 1995 il prospetto delle attività e passività in essere al 1 gennaio 1995 deve essere compilato, sottoscritto dal Direttore generale, trascritto nel libro degli inventari e trasmesso in copia alla Giunta regionale.
Art. 51
Partecipazioni gestionali
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 9 bis del DLgs 502/ 92 Sito esterno e successive modificazioni, la Giunta regionale, sentita l'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo 39, può autorizzare ed approvare specifici progetti di sperimentazione gestionale presentati dalle Aziende, autorizzando nel contempo la eventuale costituzione o partecipazione delle Aziende o società di capitali, fondazioni o consorzi, se ed in quanto previste e funzionali al progetto gestionale approvato.
2. A tali società possono partecipare Enti locali, soggetti privati, nei limiti e con le modalità disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
3. La costituzione o partecipazione a società è consentita a condizione che, sulla base di uno specifico piano economico e finanziario, sia dimostrata la convenienza economica e la migliore qualità dei servizi.
4. Al termine degli specifici progetti di cui al comma 1, a seguito di verifica della necessità di mantenimento delle attività sviluppare, su autorizzazione regionale, le società costituite possono essere mantenute a regime.
Art. 52
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.
Art. 53
Dichiarazione d' urgenza
1. La presente legge, dichiara urgente ai sensi del comma 2 dell'articolo 127 della Costituzione Sito esterno e del comma 2 dell'articolo 31 dello Statuto regionale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, 20 dicembre 1994

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