LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 38
Il controllo regionale sulla gestione
1. Il controllo regionale sulla gestione, ai sensi dell' articolo 12 della LR 12 maggio 1994, n. 19, è svolto dalla Giunta regionale, anche per il tramite dell'Agenzia sanitaria regionale, di cui all'articolo 39.
Note del Redattore:
- Modifica implicita che deriva dal cambiamento di
denominazione dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 .