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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 febbraio 2000 n. 11

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

Art. 3
Trasmissione di informazioni e rapporti di collaborazione
1. Le Aziende devono fornire alla Regione tutte le informazioni ritenute utili alla definizione dei criteri di programmazione e di pianificazione, nonchè favorirne il loro sistematico aggiornamento. Al fine di garantire le necessarie omogeneizzazioni del contenuti dei flussi informativi, la Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida.
2. Le Aziende sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie di cui alla presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi, nonchè ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune.

Note del Redattore:

- Modifica implicita che deriva dal cambiamento di

denominazione dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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