LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio sindacale è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 14 al controllo della Giunta regionale.
2. Ad intervenuta esecutività, una sintesi del bilancio di esercizio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissa in tutti gli Albi pretori dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.
Note del Redattore:
Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione
dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 .