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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 17
Scritture contabili
1. Le scritture contabili sono impostate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dalle disposizioni normative statali e regionali, nonché al regolamento di contabilità di cui all'articolo 21.
2. Le scritture contabili sono altresì preordinate alla rilevazione dei flussi di cassa, anche ai fini della redazione dei periodici prospetti di cui all'articolo 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 468 Sito esterno.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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