LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
Piano dei conti
1. Le Aziende adottano un piano generale dei conti, in conformità allo schema obbligatorio, di cui al comma 3 dell'articolo 13, approvato dalla Regione, con l'obiettivo primario di permettere una valutazione integrata, omogenea e comparata della struttura del conto economico e dello stato patrimoniale.
Note del Redattore:
Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione
dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 .