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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 21
Adozione di un regolamento di contabilità e di criteri uniformi
1. La Giunta regionale può avvalersi di una Commissione di esperti in materia contabile, da nominarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, per l'elaborazione di un regolamento di contabilità delle Aziende, nonché per l'adozione di criteri uniformi volti ad assicurare omogeneità nella rilevazione, valutazione, classificazione ed aggiornamento dei valori contabili e nella stesura e contenuto del bilancio.
2. Gli incarichi al personale esterno alla Amministrazione regionale potranno essere conferiti nei limiti e con le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Sito esterno e successive modifiche.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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