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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 26
Reinvestimenti patrimoniali
1. Allo scopo di abbreviare i tempi per la realizzazione di progetti di investimento utilizzando i finanziamenti derivanti da alienazioni patrimoniali, è istituito un apposito fondo, con legge di approvazione del bilancio regionale, per provvedere ad anticipazioni finanziarie a favore delle Aziende, con vincolo di reintegro ad avvenuta acquisizione dei proventi conseguenti alle alienazioni medesime.
2. Le modalità e le procedure di anticipazione e di reintegro del fondo sono disciplinate con apposito regolamento sulla base degli indirizzi che saranno emanati dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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