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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 30

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Trattativa privata
1. Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei casi e secondo le modalità di cui alla normativa comunitaria ed alle relative disposizioni di recepimento e/o attuazione.
2. Per i contratti di importo inferiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea vigenti in materia è sempre consentito il ricorso alla trattativa privata previo interpello di almeno cinque ditte al fine di procedere ad un confronto concorrenziale. Non è necessario far luogo alla trattativa privata plurima nei seguenti casi:
a) per l'acquisto di beni la cui fatturazione o consegna a causa di particolarità tecniche artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
b) per l'acquisto o locazione di immobili la cui peculiarità va adeguatamente motivata nel provvedimento;
c) quando l'urgenza dei lavori, degli acquisti, e delle forniture di beni o servizi dovuta a circostanze imprevedibili da motivare adeguatamente nel provvedimento, ovvero la necessità di fare eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti, non consenta l'indugio della pubblica gara;
d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni e consulenze a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica;
e) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze evidenziatesi successivamente e non oggettivamente prevedibili, da motivare adeguatamente nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero benchè separabili, siano strettamente necessari per completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi complessivamente il venti per cento dell'importo del contratto originario.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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