LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 31
Unioni d'acquisto ed altre forme di collaborazione
1. Le Aziende possono associarsi per ottenere facilitazioni nell'acquisto di beni e servizi. Possono, altresì, associarsi per la gestione di servizi di interesse comune, nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente.
2. Le norme del Titolo VI si applicano anche ai contratti d'acquisto in unione.
Note del Redattore:
Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione
dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 .