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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 33
Acquisti in economia
1. Il regolamento dell'Azienda, di cui al comma 9 dell'articolo 27, determina la natura ed il limite massimo di valore degli acquisti che possono farsi in economia, tra quelli per assicurare il normale funzionamento dell'Azienda, l'urgente provvista di materie prime e beni e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
2. Alla effettuazione degli acquisti di cui al comma 1 si provvede, anche in forma decentrata, nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 9 dell'articolo 27, previa determinazione da parte del Direttore generale delle relative competenze e responsabilità, nonché delle modalità di rendicontazione.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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