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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 34
Casse economali
1. Nell'ambito della definizione delle responsabilità e degli assetti organizzativi, il Direttore generale regolamenta la gestione del Servizio di cassa economale, composto da una cassa centrale ed eventuali casse periferiche secondo l'articolazione dell'Azienda.
2. Il limite di anticipazione mensile al Servizio non può superare lo 0,50 per cento di un dodicesimo dei ricavi e dei proventi del bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso, e deve essere gestito nel rispetto delle norme della tesoreria unica.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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