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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 5
Piano programmatico
1. Il piano programmatico definisce le linee strategiche dell'Azienda ed è adottato dal Direttore generale in conformità al Piano sanitario regionale, sentita la Conferenza dei sindaci.
2. Il piano programmatico specifica gli obiettivi dell'Azienda, gli indirizzi di gestione della stessa, articolati in programmi ed in progetti. Al suo interno sono in particolare evidenziati:
a) le risorse finanziarie ed economiche per la realizzazione degli obiettivi di piano;
b) il programma pluriennale degli investimenti;
c) gli indicatori di economicità aziendale e di qualità;
d) la riorganizzazione e la ristrutturazione dei servizi;
e) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare;
f) le prestazioni e la riorganizzazione dei Servizi a livello di singoli distretti tali da assicurare una assistenza uniforme a livello di Unità sanitaria locale.
3. Il piano programmatico ha la stessa durata del Piano sanitario regionale ed è aggiornato annualmente, in correlazione anche alla verifica dello stato di conseguimento degli obiettivi di programma.
4. Nella formulazione del piano programmatico si dovrà tener conto, altresì, dei principi espressi nella Carta dei diritti degli utenti, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei Servizi pubblici".

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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