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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 2

(modificato comma 2 da art. 58 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)

Criteri di gestione
1. L'attività di gestione delle Aziende è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sanitario regionale.
2. Per le attività socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali la gestione delle Aziende è impostata su criteri di programmazione in coerenza con le gli accordi di cui all'articolo 7 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19.
3. Per lo svolgimento della loro attività gestionale le Aziende si avvalgono di un insieme coordinato di strumenti, preordinati alle scelte, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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