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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Titolo III
IL BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 12
Contabilità economica
1. La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio.
Art. 13
Bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio delle Aziende rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria nel periodo di riferimento, con separata indicazione dei Servizi socio-assistenziali.
2. Il bilancio di esercizio è articolato in:
a) stato patrimoniale;
b) conto economico generale;
c) nota integrativa di cui all'articolo 2427 del codice civile.
3. La Regione tramite atti di indirizzi e coordinamento da emanarsi, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina la struttura del bilancio di esercizio ed i principi contabili.
4. Il conto economico e lo stato patrimoniale del bilancio di esercizio, predisposti secondo lo schema adottato dalla Regione, devono essere riclassificati nel caso in cui differiscano da quelli previsti da norme dello Stato.
5. La nota integrativa deve indicare inoltre la ripartizione dei valori economici distinti in Servizi sanitari ed altri.
Art. 14
Relazione del Direttore generale
1. Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Direttore generale sulla situazione dell'Azienda e sull'andamento della gestione, con particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio. La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:
a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio economico preventivo;
b) il grado di perseguimento degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;
c) le considerazioni sull'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di responsabilità;
d) i dati analitici relativi al personale con le variazioni avvenute durante l'anno;
e) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizio affidati all'esterno dell'Azienda;
f) il prospetto riepilogativo delle variazioni di cassa;
g) l'andamento dei Servizio socio-assistenziali, per le Aziende Unitarie sanitarie locali;
h) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgettaria dell'anno precedente.
Art. 15

(modificato comma 2 da da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11;

abrogati commi 4 e 5 da art. 7 L.R. 20 ottobre 2003 n.21)

Risultato dell'esercizio
1. Il risultato economico positivo dell'esercizio è destinato alla copertura di eventuali perdite di esercizio portate a nuove, agli investimenti e all'incentivazione del personale. Quanto non utilizzato del risultato di esercizio deve essere accantonato in apposito fondo di riserva. La destinazione del risultato positivo della gestione socio-assistenziale sarà concordata con gli enti delegati o finalizzata agli interventi socio-assistenziali per l'esercizio successivo.
2. Nel caso di perdita di esercizio la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale. Sui termini di copertura riportati nella relazione deve esprimersi il Collegio sindacale.
3. In presenza di fatti con diretta incidenza sul bilancio economico preventivo dell'esercizio di riferimento, la relazione del Direttore generale ne fa esplicita menzione.
4. abrogato
5. abrogato Sito esterno Sito esterno
Art. 16

(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Deliberazione e pubblicità del bilancio di esercizio
1. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Collegio sindacale è adottato dal Direttore generale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio e trasmesso congiuntamente alla relazione di cui all'articolo 14 al controllo della Giunta regionale.
2. Ad intervenuta esecutività, una sintesi del bilancio di esercizio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed affissa in tutti gli Albi pretori dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento.
Art. 16 bis
Certificazione del bilancio
1. Al fine di rafforzare le funzioni di verifica e valutazione dei risultati di gestione delle singole Aziende, il bilancio di esercizio delle Aziende sanitarie regionali deve essere certificato.
2. L'attivazione del sistema di certificazione dei bilanci è definita dalla Giunta regionale con apposito atto nel quale sono individuate modalità, tempi e risorse necessarie.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 Sito esterno.

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