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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 40

(modificati commi 1, 2 e 3 da art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio sindacale esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
b) della regolare tenuta dei libri;
c) dell'affidabilità, della competenza e della correttezza delle procedure e delle scritture contabili;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali.
2. Il Collegio sindacale accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Al Collegio sindacale sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, il presente articolo risulta abrogato a decorrere dall'approvazione della DGR n. 293 del 13 marzo 2009.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 L.R. 7 novembre 2012, n. 13, il presente articolo è abrogato a decorrere dall'avvenuta estensione a tutti gli enti del territorio regionale del sistema previsto dalla legge stessa.

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