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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1994, n. 50

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, CONTABILITÀ, CONTRATTI E CONTROLLO DELLE AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

Art. 8
La gestione per budget
1. La programmazione annuale delle Aziende è esplicitata nel budget generale.
2. Il documento di budget costituisce il piano di attività per la complessiva gestione dell'Azienda ed è presentato come allegato al bilancio economico di previsione.
3. Il budget contiene le previsioni di risorse e di attività per l'esercizio di riferimento. In corso d'anno tali previsioni sono almeno trimestralmente verificate con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, finalizzate alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.

Note del Redattore:

Modifica implicita che deriva dal cambiamento di denominazione

dell'organo stabilito dall'art. 11 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, il presente articolo risulta abrogato a decorrere dall'approvazione della DGR n. 293 del 13 marzo 2009.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 L.R. 7 novembre 2012, n. 13, il presente articolo è abrogato a decorrere dall'avvenuta estensione a tutti gli enti del territorio regionale del sistema previsto dalla legge stessa.

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