LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 13
Durata delle convenzioni
1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.