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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

Titolo V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE
Costituzione
abrogato
Art. 22

(aggiunto comma 1 bis da art. 4 L.R. 18 marzo 1997 n.6, abrogata lett. c) del comma 1 da art. 193 L.R. 21 aprile 1999 n. 3, infine abrogato intero articolo da art. 2 L.R. 20 dicembre 2013, n. 27)

Competenze della Commissione
abrogato
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 8 entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente a favore della vigente legislazione in materia di formazione professionale dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi previsti agli articoli 9 - comma 1 e comma 2 - lett. b), 18 - comma 1, con l'istituzione, nella parte spesa di del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della L.R. n. 31 del 1977;
c) per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 9 - comma 2 - lett. a), 16, 17, 18 - comma 2, con l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.
Art. 24
Norma finale
1. Restano salve le iscrizioni all'Albo di cui alla delibera consiliare 17 dicembre 1992, n. 1296, nonché le domande presentate in epoca anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3.

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