LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994
Art. 12
Contenuti delle convenzioni
1. Le convenzioni di cui all'articolo 11 debbono almeno prevedere:
a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
b) la durata della convenzione ed il regime di proroghe;
c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 381/ 91
;
;f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria;
g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso della associazioni dell' utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;
l) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di conversazione;
o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell' art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della Legge 381/ 91
, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.
, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/ 91
deve essere espressamente prevista la finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
deve essere espressamente prevista la finalità di creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.