LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7
NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994
Art. 14
Pagamento dei corrispettivi
1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza scopo di lucro di cui al comma 5 dell'articolo 11 sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei Servizi pubblici.