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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 17
Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 dell' art. 7 della LR 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri di modalità per le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.
2. Il Consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 del'art. 7 della LR 22/ 90 tiene conto della specifica presenza della cooperazione sociale.

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