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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 18
Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui all' art. 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di consolidamento di passività onorose.
2. Analoghi contributi la Giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.
3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di L.100.000.000.
4. I contributi in conto interesse sono erogati agli istituti di credito che concedono il mutuo, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli istituti stessi.

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