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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 2
Albo regionale delle cooperative sociali
1. E' istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della Legge 381/ 91 Sito esterno.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
3. L'Albo è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite apposita struttura organizzativa.
4. L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 381/ 91 Sito esterno che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali - assistenziali - sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 4 della Legge 381/ 91 Sito esterno viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B.
6. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone handicappate, l'iscrizione nell'Albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'art. 18 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno.
7. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio - assistenziali di cui all'art. 114 del TU approvato con DPR 8 ottobre 1990, n. 309 Sito esterno, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo TU.

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