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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 22
Competenze della Commissione
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere:
a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;
d) sugli schemi tipo di convenzione cui all'art. 11;
e) sul provvedimento della Giunta di cui all'art. 19;
f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definzione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
2. La Commissione formula altresì alla Giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla Giunta regionale alla Commissione.
3. La Commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

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