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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 8 entro i limiti delle autorizzazion di spesa disposti annualmente a favore della vigente legislazione in materia di formazione professionale dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 9 - comma 1 e comma 2 - lett. b), 18 - comma 1, con l'istituzione, nella parte spesa di del bilancio di previsione di appositi capitoli che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della LR n. 31 del 1977;
c) per quanto riguarda gli interventi dagli articoli 9 - comma 2 - lett. a), 16, 17, 178 - comma 2, con l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verrano dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria ai sensi dell'art. 13 bis della LR n. 31 del 1977.

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