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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 3
Iscrizione all'Albo regionale
1. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della LR 6 settembre 1993, n. 32.
3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato entro trenta giorni al richiedente, alla Prefettura, all' Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici previdenziali competenti per territorio; il provvedimento è altresì comunicato alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni rappresentative delle cooperative a livello regionale, e pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le variazioni intervenute nella compagine sociale e ogni altro dato concernente la vita associativa, secondo le modalità stabilite col provvedimento di cui al comma 1.

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