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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 4
Cancellazione dall'Albo regionale
1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con delibera motivata della Giunta regionale da pubblicarsi, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione:
a) quando siano venuti meno i requisti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;
b) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCPS 14- 12- 1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;
c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa e dal consorzio, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 381/ 91 Sito esterno;
d) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
e) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge;
f) quando le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 siano omesse o risultino non veritiere.
2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonchè agli altri soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 3 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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