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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 5
Ricorso di opposizione
1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale è ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Giunta o alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.
2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.
3. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale decidono, sentita la Commissione di cui all'art. 22, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

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