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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 6
Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio - assistenziale, sanitaria, educatica, formativa e di sviluppo dell' occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

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