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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Art. 7
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a:
a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio - assistenziali, san itari ed educativi;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

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