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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7

NORME PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 dell' 8 febbraio 1994

Titolo II
RACCORDO CON L'ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 6
Raccordo e collaborazione con i Servizi pubblici
1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei Servizi pubblici in materia socio - assistenziale, sanitaria, educatica, formativa e di sviluppo dell' occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.
Art. 7
Raccordo con le politiche attive del lavoro
1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a:
a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio - assistenziali, san itari ed educativi;
b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.
Art. 8
Formazione
1. Ai sensi della LR 24 luglio 1979, n. 19, le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione approvati dalle Provincie ai sensi dell'art. 18 della LR n. 19 del 1979 ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.
2. Nell'ambito della programmazione annuale e promozione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro degli operatori professionali la Regione promuove il raccordo, tramite la Commissione di cui all'art. 22, con le cooperative sociali e i loro consorzi al fine della individuazione e della definizione del loro fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.
3. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonchè iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, fermo restando le disposizioni della LR 2 novembre 1983, n. 39 in ordine al rilascio di attestati di qualifica.
Art. 9
Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 381/ 91 Sito esterno, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumono dette persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Lo stesso contributo può essere concesso nel caso di assunzione tramite contratto di formazione - lavoro. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione - lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione - lavoro con:
a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di Lire 10.000.000 per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;
b) contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione - lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.
3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2. Il Consiglio regionale può altresì introdurre gli adeguamenti, che si rendessero necessari a seguito della emanazione di nuove normative in materia di accesso al mercato del lavoro.
4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione, anche per il tramite degli Enti locali, ai benefici previsti dal presente articolo, nonchè gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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